Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 31/05/2005 n. 90

articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 - Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Art. 6 - Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Art. 7 - Norme a favore delle vittime delle calamità naturali

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenzia( Ricerca full-text) li, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.

2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonchè l'ammontare che si rende possibile utilizzare per le finalità di cui al presente articolo, assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalità di protezione civile.

Art. 8 - Indirizzi operativi in materia di volontariato

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 9 - Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n.

2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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